Da Luglio 2014 l’imposta sulle rendite finanziarie è salita dal 20% al 26%, con l’eccezione di quelle derivanti dalla compravendita dei titoli di stato, le quali continuano ad essere assoggettate a un’aliquota agevolata del 12,50%. Risulta essere solo l’ultima riforma di una fase di riordino del sistema di tassazione delle rendite finanziarie, che ha razionalizzato la normativa, evitando il più possibile differenze di trattamento tra le varie forme di investimento finanziario.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, la cui legge di conversione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 23 giugno 2014, infatti la tassazione di tutti titoli di Stato italiani resta ferma al 12,5% sia per quanto riguarda le cedole che per quanto riguarda le eventuali plusvalenze . Resta al 12,5% anche la tassazione di cedole e plusvalenze relative a bond emessi da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, enti territoriali, enti pubblici istituiti per l’esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio e enti sovranazionali, come Bei, Ceca, Birs, Euratom e Bers. Stessa tassazione al 12, 5% per gli Stati esteri che fanno parte dell’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana. In questo elenco troviamo
Albania
Alderney
Algeria
Andorra
Anguilla
Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bangladesh
Barbados
Belgio
Belize
Bermuda
Bielorussia
Bosnia Erzegovina
Brasile
Bulgaria
Camerun
Canada
Cile
Cina
Cipro
Colombia
Congo
Corea del Sud
Costa d’Avorio
Costa Rica
Croazia
Curacao
Danimarca
Ecuador
Egitto
Emirati Arabi Uniti
Estonia
Etiopia
Federazione Russa
Filippine
Finlandia
Francia
Georgia
Germania
Ghana
Giappone
Gibilterra
Giordania
Grecia
Groenlandia
Guernsey
Herm
Hong Kong
India
Indonesia
Irlanda
Islanda
Isola di Man
Isole Cayman
Isole Cook
Isole Faroe
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini Britanniche
Israele
Jersey
Kazakistan
Kirghizistan
Kuwait
Lettonia
Libano
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macedonia
Malaysia
Malta
Marocco
Mauritius
Messico
Moldova
Monaco
Montenegro
Montserrat
Mozambico
Nauru
Nigeria
Niue
Norvegia
Nuova Zelanda
Oman
Paesi Bassi
Pakistan
Polonia
Portogallo
Qatar
Regno Unito
Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca
Romania
Saint Kitts e Nevis
Saint Vincent e Grenadine
Samoa
San Marino
Senegal
Serbia
Seychelles
Singapore
Sint Maarten
Siria
Slovenia
Spagna
Sri Lanka
Stati Uniti d’America
Sud Africa
Svezia
Svizzera
Tagikistan
Taiwan
Tanzania
Thailandia
Trinitad e Tobago
Tunisia
Turchia
Turkmenistan
Ucraina
Uganda
Ungheria
Uruguay
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Zambia
Per i titoli degli stati esteri non inclusi nella lista, le obbligazioni societarie e quelle bancarie, la tassazione è del 26%.
Prima di vedere come si tassano le obbligazioni, dobbiamo spiegare cosa intendiamo per rendita o rendimento di un bond.
Un titolo obbligazionario stacca periodicamente una cedola al possessore, ovvero un tasso di interesse. Queste cedole, in teoria, potranno a loro volta essere reinvestite lungo la durata del prestito obbligazionario e produrre ulteriori frutti in favore dell’obbligazionista. Inoltre, chi compra un bond, guadagna anche dall’eventuale differenza tra il maggiore prezzo di rimborso o di rivendita del titolo e quello di acquisto o di emissione.
Per esempio, se compro a 95 un’obbligazione che mi sarà rimborsata alla scadenza a 100, il 5 di differenza si somma alla cedola annualizzata e forma il rendimento complessivo del mio investimento. Il Fisco tassa proprio questo, ovvero la cedola o interesse e la differenza tra prezzo di rivendita o di rimborso e quello di acquisto o emissione.
Vediamo cosa succede se l’obbligazione viene acquistata a un prezzo superiore a quello a cui si è riusciti a rivenderla sul mercato secondario o a quello al quale verrà rimborsata alla scadenza. Il Fisco tasserà quella differenza ugualmente al 26%. Esempio, compro a 105 un titolo che mi sarà rimborsato a 100. Il valore netto di rimborso sarà 100 – 1,30 (0,26 x 5) = 98,70. In ogni caso, quindi, sarà applicata l’aliquota, in modo da evitare che la tassazione gravi solamente sull’ultimo possessore del titolo.
Quanto sopra detto vale indipendentemente dalla durata residua dell’obbligazione. Tuttavia, così come vengono tassate le plusvalenze, il legislatore ha consentito all’obbligazionista di portare in deduzione le perdite subite, abbassando il valore dei guadagni futuri entro i quattro esercizi successivi. Le condizioni perché tale deduzione sia fiscalmente possibile sono che le operazioni afferiscano allo stesso nominativo e che siano dello stesso tipo.
Dicevamo che i rendimenti dei titoli di stato continuano ad essere assoggettati all’aliquota agevolata del 12,50%. Lo stesso vale per i titoli assimilati, come i Buoni fruttiferi postali. Si tratta del chiaro tentativo del legislatore di rendere allettante l’investimento in queste obbligazioni, le quali risulteranno così più remunerative, a parità di rendimento lordo offerto.